La lavorazione dell’acciaio per c.a. originariamente era tutta rivolta alle esigenze interne per la prefabbricazione dei travetti tralicciati, delle lastre predalles e dei vari manufatti in c.a. Il potenziamento degli impianti e l’acquisizione di personale altamente specializzato permettono ora di offrire un prodotto diversificato e molto apprezzato dalla clientela. L’acciaio, proveniente esclusivamente da acciaierie qualificate presso il Servizio Tecnico Centrale, viene fornito in verghe da ml.6.00 e/o ml.12.00, oppure viene lavorato, con impianti a controllo numerico, da personale idoneamente qualificato, e può essere fornito in spirali, staffe, sagomato e/o preassemblato in gabbie elettrosaldate per c.a.
La trasformazione dell'acciaio è da poco stata regolamentata a livello normativo (D.M. 14/01/2008). Sono stati introdotti nuovi requisiti di legge per chi, come Zoppelletto, compra e trasforma gli acciai per c.a.
Il D.M. 14/01/08 richiede, come vincolo essenziale per poter commercializzare acciaio trasformato, che lo Stabilimento denunci la propria attività presso il S.T.C. Al fine di ottenere un riscontro positivo è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
1) ricevere e lavorare solo prodotti di acciaio qualificati all’origine presso il S.T.C.
2) dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione (FPC) gestito in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da ente terzo
3) nominare un Direttore Tecnico dello Stabilimento, che operi secondo quanto disposto dall’art. 64, comma 3, del DPR 380/01 e che abbia la responsabilità dell’esecuzione del processo di trasformazione.
4) effettuare dei controlli sistematici in stabilimento (par. 11.3.2.10.3 del DM 14/01/08). Le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001.
Una volta che risultino soddisfatti tutti questi requisiti, si può inoltrare domanda presso il Servizio Tecnico Centrale che, accolta favorevolmente l’istruttoria, rilascia un attestato di denuncia dell'attività di centro di Trasformazione dell'acciaio, come nel caso di Zoppelletto.
Alla luce del Nuovo Testo Unico le imprese edili possono acquistare l'acciaio per c.a. non solo dai produttori e dai commercianti ma anche dai centri di trasformazione. Questa nuova figura si occupa di taglio, sagomatura e preassemblaggio dell’acciaio partendo dal presupposto che, trasferendo queste operazioni dal cantiere allo stabilimento, si possano ridurre tempi e costi di lavorazione con un aumento della qualità del prodotto.
I controlli di accettazione in cantiere sono comunque obbligatori indipendentemente da chi fornisce l'acciaio e devono essere effettuati entro 30 gg dalla data di consegna del materiale.
Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati provenga da un Centro di Trasformazione, il DDL può recarsi presso il medesimo ed effettuare in stabilimento tutti i controlli previsti al punto 11.3.2.10.4 del DM 14/01/08. Il tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione secondo le disposizione del DDL. Quest'ultimo deve assicurare mediante sigle, etichettature indelebili, ecc. che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
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