Il DM 14/01/08 ha introdotto non poche novità nel campo delle Costruzioni, in particolare nella definizione di ruoli e responsabilità associati alle imprese, ai progettisti e alle direzioni lavori. Basti pensare al settore dell’acciaio, con l’introduzione della figura del trasformatore, o a quello del legno con l’obbligo della qualifica dei produttori e della denuncia attività per i lavoratori (o trasformatori) degli elementi strutturali.
Per alcuni versi, però, il Testo Unico ha introdotto parecchie ambiguità ed incertezze, spazzando via le norme precedenti e peccando in alcuni punti in completezza ed esaustività.
È il caso degli stabilimenti di prefabbricazione di manufatti strutturali in c.a. e c.a.p: nel capitolo 11 al p.to 11.3 non viene fatta alcuna menzione ai controlli sugli acciai da immettere nei prodotti. Peraltro, anche per quei manufatti coperti da marcatura CE (come ad esempio per le lastre predalles), le Norme Armonizzate di Prodotto non sembrano fornire esplicite indicazioni a riguardo.
In questo modo si è innestato il paradosso di pretendere in cantiere e nei centri di presagomatura dei controlli sul ferro con frequenze molto alte, e di ignorare completamente le verifiche sull’acciaio contenuto nei manufatti (il solo requisito che rimane è quello di utilizzare solo acciaio proveniente da produttori qualificati dal Ministero).
Al fine di chiarire il problema, ASSOBETON ha inoltrato al Servizio Tecnico Centrale una richiesta di delucidazioni. Il Ministero ha pubblicato una nota (prot. 8526 del 23/12/08) facendo definitivamente chiarezza sulla questione.
Il STC ha definito che, indipendentemente dal fatto che un prodotto prefabbricato sia coperto da marcatura CE o da qualifica ministeriale, l’attività di prefabbricazione dei manufatti in c.a. e c.a.p., per quanto riguarda gli aspetti connessi alla lavorazione delle armature destinate ai manufatti stessi, può essere assimilata, per caratteristiche tecniche di lavorazione e per i conseguenti controlli, all’attività di un centro di trasformazione dell’acciaio pur potendo prescindere, come precisato nella Circolare n.617 del 2.2.08, dalla necessità di sottostare agli obblighi procedurali di denuncia attività previsti per tali centri dalle NTC 2008. Pertanto, a meno che non vengano pubblicate ulteriori specifiche da parte del STC, le procedure di controllo da adottare da parte dei prefabbricatori per quanto riguarda gli acciai impiegati sono le medesime di quelle dei Centri di Trasformazione.
Nel caso in cui le armature siano acquistate già confezionate da centri di trasformazione esterni, il prefabbricatore ad ogni consegna deve verificare che la fornitura sia accompagnata da:
-Dichiarazione su DDT del Centro di Trasformazione, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività (rilasciata da STC) recante logo o il marchio del Centro;
-Attestato inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
Zoppelletto risulta quindi già a norma con le nuove specifiche ministeriali, essendo già presente all’interno dello Stabilimento un Centro di Trasformazione.
Una nota per la DDLL e per i collaudatori: secondo le nuove disposizioni del Ministero, ogni fornitura di manufatti prefabbricati deve essere accompagnata, oltre che dal certificato di origine e la qualifica ministeriale, anche dall’attestato inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno allo stabilimento, in modo che sia possibile rintracciare le prove eseguite sugli acciai corrispondenti a quella partita di manufatti.